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Edifici e impianti: cosa cambia con rinnovabili, requisiti minimi e CAM
02 ottobre 2026

Progettazione termotecnica 2026: rinnovabili, requisiti minimi e CAM Edilizia

Il 2026 segna un cambiamento significativo per la progettazione energetica degli edifici. Tre provvedimenti incidono sulle scelte relative a involucro, impianti e fonti rinnovabili: il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, il D.M. 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi e il D.M. 24 novembre 2025 sui CAM Edilizia.

Per committenti, imprese e pubbliche amministrazioni diventa essenziale individuare fin dall’inizio quali disposizioni si applicano al proprio intervento. Le conseguenze possono riguardare la scelta dei generatori, l’integrazione delle rinnovabili, le verifiche energetiche e la documentazione di progetto.

Rinnovabili: gli obblighi si estendono agli edifici esistenti

Il D.Lgs. 5/2026 recepisce la direttiva europea RED III e modifica il quadro nazionale sulle energie rinnovabili. Entrato in vigore il 4 febbraio 2026, aggiorna anche l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, con disposizioni riferite ai titoli edilizi richiesti decorsi 180 giorni, quindi dal 3 agosto 2026.

Il campo di applicazione comprende nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

Le quote minime di copertura da fonti rinnovabili sono differenziate:

  • Nuove costruzioni: 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

  • Ristrutturazioni importanti di primo livello: 40% per entrambe le verifiche.

  • Ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico: 15% della somma dei consumi per riscaldamento e raffrescamento.

Per gli edifici pubblici, queste percentuali aumentano di cinque punti percentuali.

Occorre classificare correttamente l’intervento: una semplice sostituzione del generatore non coincide automaticamente con una ristrutturazione dell’impianto termico. Gli eventuali casi di impossibilità tecnica o mancata convenienza economica richiedono una valutazione motivata delle opzioni disponibili.

Requisiti minimi: aggiornare le verifiche del sistema edificio-impianto

Dal 3 giugno 2026 è entrato in vigore il D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna il decreto del 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento disciplina le verifiche applicabili alle diverse categorie di intervento, dalle nuove costruzioni alle riqualificazioni degli edifici esistenti.

La progettazione deve coordinare le prestazioni dell’involucro con quelle degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione. Il quadro comprende anche prescrizioni relative all’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per ogni progetto è necessario verificare l’inquadramento dell’intervento e la disciplina temporale applicabile, evitando di riutilizzare automaticamente impostazioni e verifiche di progetti precedenti.

CAM Edilizia: prestazioni e documentazione negli appalti pubblici

Il D.M. 24 novembre 2025 aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti di progettazione e lavori edilizi. Il MASE indica il 2 febbraio 2026 come data di entrata in vigore; l’applicazione alle singole procedure deve tenere conto delle disposizioni transitorie.

Negli affidamenti pubblici interessati, i CAM devono essere tradotti in scelte progettuali, specifiche tecniche e modalità di verifica coerenti con l’intervento.

Per la progettazione termotecnica, questo significa coordinare le prestazioni energetiche con i criteri ambientali pertinenti e con le evidenze richieste. Relazioni, capitolati ed elaborati devono consentire di verificare quanto previsto dal progetto e quanto effettivamente realizzato.

Cosa cambia per chi deve costruire o riqualificare

I tre provvedimenti operano su piani differenti: requisiti energetici, integrazione delle rinnovabili e criteri ambientali negli appalti pubblici. Sullo stesso intervento possono concorrere più obblighi, da valutare insieme.

Prima di definire le soluzioni impiantistiche è quindi opportuno chiarire la categoria dell’intervento, le decorrenze applicabili, i fabbisogni energetici e gli eventuali vincoli tecnici.

Una progettazione integrata permette di affrontare queste verifiche prima che le scelte architettoniche e impiantistiche siano consolidate, riducendo il rischio di revisioni tardive.

Piramide Engineering affianca committenti, imprese e pubbliche amministrazioni nella progettazione termotecnica e impiantistica, coordinando prestazioni energetiche, fonti rinnovabili e requisiti applicabili al progetto.

Stai programmando una nuova costruzione o una riqualificazione? Contattaci per valutare il corretto inquadramento energetico e impiantistico del tuo intervento.


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